RAPPORTI DORMIENTI?

Scopri se sei ancora in tempo a recuperare i tuoi risparmi Noi possiamo aiutarti!

La legge finanziaria del 2006 ha introdotto l’istituto dei rapporti dormienti, i rapporti cioè intrattenuti con banche ed intermediari finanziari (conto correnti, libretti di risparmio, conti titoli, ecc.) non movimentati per dieci anni.

Se sei titolare di un conto corrente o di un libretto di risparmio o di un conto deposito titoli che non hai movimentato per tale periodo il saldo o il valore dei titoli sono stati estinti e trasferiti ad un fondo pubblico.

Tuttavia puoi ancora recuperare i tuoi soldi.

Contattaci e ti forniremo le informazioni e l’assistenza necessaria per riavere i tuoi risparmi.

Cosa Facciamo?

Siamo qui per aiutarti

Con la legge finanziaria del 2006 è stato costituito il Fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per indennizzare i risparmiatori che hanno subito danni da investimenti sul mercato finanziario. Questo Fondo è alimentato con i soldi di altri risparmiatori e, in particolare, con gli importi dei conti correnti e dei rapporti definiti come dormienti all’interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario. Per rapporti dormienti si intendono i rapporti contrattuali intrattenuti con gli intermediari bancari e finanziari relativi a deposito di somme di denaro, a strumenti finanziari in custodia ed amministrazione, non movimentati per dieci anni, nonché a polizze vita  ed a polizze di risparmio non riscosse nel termine di prescrizione. In particolare diventano dormienti:
  • I rapporti di conto corrente bancario o postale
  • I libretti di risparmio bancari o postali
  • I depositi titoli
  • I depositi di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione
  • Le gestioni patrimoniali
per i quali il titolare non ha effettuato alcuna operazione o movimentazione per 10 anni
  • I certificati di deposito
  • I titoli obbligazionari
  • Le provviste degli assegni circolari non incassati,
per i quali il titolare non abbia provveduto alla riscossione nel termine di 10 anni dalla scadenza
  • Le polizze vita per le quali il capitale o la rendita sono già maturati ma non sono stati riscossi, qualora il beneficiario non li riscuota entro il termine di 10 anni dalla maturazione.
Una volta che il rapporto diventa dormiente, l’intermediario invia una comunicazione all’ultimo indirizzo comunicato o comunque conosciuto, invitando il risparmiatore ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni. In difetto il rapporto verrà estinto ed i valori trasferiti al Fondo presso il Ministero. L’interessato tuttavia potrà ancora ricevere il valore del suo risparmio estinto purché si attivi secondo le condizioni di legge. Gli importi delle polizze vita e dei buoni fruttiferi postali, tuttavia, una volta estinti non possono essere più recuperati. La nostra Associazione, che ha tra le finalità istituzionali quella di tutelare il risparmio, gli investimenti in strumenti finanziari ed in generale gli utenti dei servizi bancari e finanziari, in attuazione dell’art. 47 della Costituzione, Ti aiuta a verificare se sei titolare di un rapporto dormiente, se sei nelle condizioni per poter recuperare il risparmio trasferito al Fondo del Ministero e Ti assiste in tutta la procedura da seguire per conseguire il recupero.
Chi Siamo

Professionalità ed esperienza al tuo servizio

Siamo il primo sito in Italia specializzato nella consulenza ed assistenza per il recupero delle somme perdute per la mancata movimentazione decennale dei rapporti bancari, finanziari o assicurativi.

Il sito è una iniziativa promossa dall’Associazione Difesa Consumatori e Risparmiatori APS*.

Il sito è di proprietà dell’Associazione Difesa Consumatori e Risparmiatori APSche offre un servizio di consulenza ed assistenza ai consumatori associati per la tutela dei loro diritti.

Difesa Consumatori e Risparmiatori APS non fornisce consulenza legale, non è uno studio legale e non si sostituisce alla consulenza di un avvocato iscritto all’albo.

L’attività necessaria al recupero delle somme è svolta da avvocati con esperienza pluriennale nel settore in convenzione con l’Associazione.

Per poter usufruire dei servizi del sito è necessario essere iscritti all’Associazione, previa presa visione dello Statuto.

La quota associativa annuale è di 10,00 euro senza obbligo di rinnovo.

*Associazione  di Promozione Sociale iscritta al RUNTS (Determinazione n. G05385 del 5.5.2025)

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